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News
20 Settembre 2021
SMART WORKING: DAL CNI LA LINEA GUIDA PER LA GESTIONE DEI RISCHI
SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO E SMART WORKING
Le Linee di Indirizzo per la gestione dei rischi in modalità Smart Working, pubblicate dal CNI, ricordano come l’innovazione del mondo del lavoro, soprattutto in ambito commerciale e industriale è prevedibile ed è evidente che si svilupperà con sempre maggiore intensità nei prossimi anni.
Non è tuttavia ancora chiaro, in tema di prevenzione, quali siano le conseguenze in materia di rischi per salute e la sicurezza per chi opera in modalità Smart Working.
QUALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LO SMART WORKING?
La normativa di riferimento, ad oggi, è la Legge 22 maggio 2017 n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato“.
In merito allo Smart Working (Lavoro Agile), la Legge 81/2017 prevede che sia totalmente a carico del Datore di Lavoro l’obbligo di garantire verso i lavoratori “agili” tutti i requisiti di sicurezza previsti presso le sedi di lavoro aziendali, mentre al contrario tale modalità di lavoro spesso si svolge in luoghi di lavoro e in condizioni non controllabili e non monitorabili dal Datore di Lavoro.
LE LINEE GUIDA DEL CNI SULLO SMART WORKING
Le Linee di Indirizzo redatte dal CNI cercano di fornire maggiore precisione in merito a modalità di lavoro che non sono classificabili propriamente come “Lavoro Agile”, come ad esempio il “lavoro a distanza” ed il “telelavoro”, dei quali viene proposta una definizione.
Le linee guida sullo smart working evidenziano anche le innumerevoli criticità associate al lavoro “a distanza”, in particolare dovute allo svolgimento di un’attività lavorativa da parte di un lavoratore subordinato in luoghi di fatto non sottoposti alla giuridica disponibilità del datore di lavoro.
Ad esempio, la verifica dei posti di lavoro dello smart worker: lo smart working è per definizione una prestazione “senza luogo” oltre che “senza orario” (working anytime, anywhere), ma comunque per il D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro è tenuto alla verifica della conformità dell’ambiente di lavoro che nel caso specifico risulta di difficile, e spesso impossibile, applicazione.
La verifica di tutte le condizioni di lavoro “adeguate” ai sensi della vigente legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro non può avvenire per mezzo di sopralluoghi svolti dal datore di lavoro o da un preposto, pertanto le linee guida suggeriscono di prevedere:
- un autocontrollo con check list compilata dal lavoratore in smart working
- una specifica declinazione del percorso informativo e formativo del lavoratore che opera in smart working
SMART WORKING E CYBERSECURITY
Ma oltre agli aspetti tipici di tutela della salute e sicurezza del lavoro, lo smart working apre anche problematiche in tema di sicurezza informatica (cybersecurity).
L’azienda, infatti, deve rendere accessibili al lavoratore le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni, rimanendo al contempo onerata della protezione degli stessi, quindi del dovere di adottare misure idonee a prevenirne la perdita e/o la diffusione, tanto nel rispetto dei principi di Privacy previsti nel GDPR, quanto a tutela dei propri interessi aziendali.
Il download o la copia di documentazione aziendale sui devices o la possibilità per il lavoratore agile di connettersi a reti pubbliche, non adeguatamente protette, comprometterebbe le esigenze di protezione dei dati, riferiti tanto a segreti aziendali, quanto ai singoli lavoratori e financo a soggetti terzi, quali clienti o fornitori.
È fondamentale pertanto che il lavoratore sia formato non solo in materia di salute e sicurezza del lavoro, ma anche che riceva una solida informazione e formazione sulla sicurezza informatica (cybersecurity), così da tenere comportamenti che riducano drasticamente il rischio di attacchi informatici sulla rete aziendale e di accesso o perdita di dati presenti nell’archivio aziendale.
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