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09 Settembre 2019

SENTENZE | n-30991 07/19 Sui rapporti subordinati tra datore di lavoro e lavoratore di ditta esterna

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Proponiamo oggi un'interessante sentenza della Corte di Cassazione, la Numero 30991 del Luglio 2019 relativa ai rapporti subordinati tra datore di lavoro e lavoratore.

Nel caso in esame si valuta la responsabilità colposa di un legale rappresentante in relazione alle lesioni cagionate ad un lavoratore mentre questi si apprestava allo smontaggio di attrezzature di una gru per poi spostarla all'interno dell'area del cantiere.

Durante l'operazione di sollevamento del mezzo, il lavoratore veniva schiacciato tra la gru e il mezzo stesso di sollevamento riportando gravi lesioni.

Quale datore di lavoro, l'imputato veniva accusato di aver violato gli obblighi di sicurezza, tutela e vigilanza previsti dalla normativa, sottolineando, inoltre, che al lavoratore non sono state fornite tutte le attrezzature idonee e per non aver verificato il corretto rispetto delle procedure.

 I motivi del ricorso sono sostanzialmente due:

il primo riguarda il fatto che l'infortunato è stato ritenuto un dipendente del ricorrente quando, in realtà questi risultava dalla documentazione un libero professionista montatore di gru e che fosse il titolare stesso della ditta individuale che prestava i propri servizi alla ditta dell'imputato.

Il secondo adduce al fatto che, secondo l'imputato, il Tribunale, ha erroneamente ritenuto che l'infortunio si sarebbe verificato in assenza di “martinetti e cunei” nonostante un teste avesse spiegato che per tale operazione fossero necessari esclusivamente martinetti e timone.

La Corte Suprema si pronuncia avversamente ai ricorsi sottolineando che:

“la sentenza di appello evidenzia chiaramente come la definizione di datore di lavoro accolta dal digs. n. 81/2008 non si identifichi con la relativa qualifica civilistica, essendo invece attribuito decisivo rilievo all'assetto organizzativo concreto del lavoro, alla soggezione del lavoratore alle scelte organizzative e di spesa del soggetto a cui vengono imputati i doveri e la indicata posizione di garanzia.

Sulla base di quanto sopra, la sentenza di merito ha congruamente e logicamente evidenziato che nella fattispecie il [Lavoratore] svolgeva un'attività formalmente autonoma ma di fatto subordinata alle direttive ed alle scelte del [Imputato], che gli commissionava di volta in volta il lavoro, gli forniva tutti gli strumenti di lavoro ed anche il mezzo di locomozione della ditta da utilizzare durante il lavoro e per recarsi in cantiere. Inoltre, [Imputato] gli doveva fornire le relative istruzioni in relazione ad ogni evenienza anche di carattere tecnico che si fosse presentata nel corso del lavoro.

Per quanto concerne il secondo motivo, invece, “con il quale si tenta essenzialmente di ricondurre ad un comportamento colposo del lavoratore l'esclusiva responsabilità dell'infortunio, si pone in netto ed insanabile contrasto con le precise, logiche ed esaurienti motivazioni delle sentenze di merito di primo e di secondo grado, prive di errori in diritto, che hanno essenzialmente addebitato al [Imputato] di non avere vigilato sul corretto adempimento delle operazioni da parte dell'infortunato, il quale era solito procedere senza l'utilizzo dei martinetti, per come gli era stato indicato da un dipendente della ditta che lo aveva affiancato nelle prime settimane di lavoro. In sostanza, benché la procedura corretta di spostamento della gru prevedesse l'uso di martinetti e del timone, è stato riscontrato in maniera plausibile che il [Lavoratore] era solito usare muletto e catene per sollevare la gru, e poi il timone, che però nella specie non era presente in loco perché non recuperato presso la sede della ditta.”

Per questi motivi il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.