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25 Febbraio 2019

SENTENZE - L'importanza dell'equilibrio casa-lavoro. Interpretazione dell'Art.40 del D.Lgs n.151/2011

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Trovare il giusto equilibrio tra casa e lavoro è una delle sfide quotidiane dei lavoratori, soprattutto nel momento in cui, in famiglia, si aggiungono nuovi componenti: i figli.

Nella sentenza che andiamo ad esaminare oggi, la numero 22117 del settembre 2018, si evince come il riposo giornaliero per allattamento fruiti dal padre lavoratore dipendente siano in totale compatibilità con la maternità goduta dalla madre anche se questa è una lavoratrice autonoma.

La sentenza in questione parte da una vicenda che vedeva coinvolto un padre che usufruiva dei riposi giornalieri per l'allattamento (che ricordiamo essere di 2 ore al giorno nel caso di orario di almeno 6 ore valide fino al compimento del primo anno del figlio). In parallelo, la moglie, lavoratrice autonoma, aveva ripreso il lavoro usufruendo del trattamento economico di maternità nei tre mesi successivi al parto.

Si evince quindi che i permessi giornalieri del padre andavano in contrasto con il periodo di fruizione dell'indennità di maternità da parte della madre. Per questo motivo l'INPS ha respinto la domanda del padre che, però, è risultato vincitore sia in primo che in secondo grado di giudizio.

L'Istituto ricorreva quindi all'ultimo grado adducendo, appunto, che i permessi per allattamento del padre andavano a fare cumulo con l'indennità di maternità e questo, a suo avviso, non era possibile. I giudici della Corte Suprema hanno dato nuovamente ragione al padre respingendo la tesi dell'INPS dando interpretazione letterale all'art.40 del D.Lgs n.151/2011 che concede la possibilità di utilizzare permessi “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”. La donna, lo ricordiamo, era una lavoratrice autonoma.

È quindi da considerarsi assolutamente possibile il cumulo tra godimento dell'indennità di maternità e fruizione dei riposi giornalieri senza obbligare i fruitori degli stessi ad una condizione di generale alternatività.