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24 Settembre 2018

SENTENZA - Responsabilità del direttore di stabilimento e procuratore con delega in materia di sicurezza

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Come più volte è stato ripetuto e sottolineato anche da diverse sentenze della Corte di Cassazione, sul Datore di lavoro non grava esclusivamente l'obbligo di predisporre misure antinfortunistiche adeguate, ma anche quello di vigilare sul fatto che queste vengano fatte adottare da parte dei preposti.

Su questo argomento verte la sentenza che andiamo ad analizzare oggi, precisamente la n. 18409 del 27 aprile 2018 emanata dalla Cassazione Penale.

Il direttore di uno stabilimento, insignito anche del ruolo di procuratore con delega in materia di tutela della salute e sicurezza, era stato condannato dal Tribunale d'Aosta per aver, per colpa generica e specifica delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, cagionato ad un lavoratore lesioni personali.

In pratica il lavoratore infortunato, dovendo porre rimedio ad un malfunzionamento del sensore di riempimento e, quindi, provvedere ad un reset di tipo manuale – con la necessità di oscurare con entrambe le mani il sensore posizionato in cima al silos – saliva su una scala a pioli e, durante la descritta operazione, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra impattando contro il pavimento.

Inizialmente la Corte di Appello aveva rivisto la sentenza di primo grado riducendo la pena per l'imputato da 20 giorni di reclusione (convertiti in 5.000€ di multa) a 15 giorni di reclusione (convertiti in 3.750 € di multa). Contro tale provvedimento l'imputato è ricorso alla Cassazione deducendo la mancanza e la contradditorietà della motivazione in punto di ravvisata responsabilità in capo al datore di lavoro e sussistenza del nesso causale.

Il ricorrente, inoltre, ha portato come tesi il fatto che lo stabilimento in questione [di una nota multinazionale italiana n.d.r] avesse superato gli accertamenti processuali circa l'adeguata situazione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori da ogni rischio prevedibile.

Accertato dai giudici il fatto che l'infortunio fosse occorso a causa di un malfunzionamento del sensore di riempimento di un macchinario e che tale malfunzionamento doveva essere segnalato dagli operatori al reparto manutenzione e che l'imputato non ne era a conoscenza, questi è stato comunque ritenuto responsabile per non aver assunto, di propria iniziativa, comportamenti di informazione circa le eventuali problematiche o i malfunzionamenti nel processo produttivo.

La decisione della Corte

Dopo aver preso in esame tutti gli atti, la Suprema Corte si è espressa in merito e ne risulta che:

  1. il sensore da tempo non funzionava;
  2. la situazione era stata da tempo segnalata ai manutentori;
  3. era invalsa la prassi, per non interrompere o allungare i tempi del ciclo produttivo, dell'oscuramento manuale dello stesso, allorquando la macchina si fosse fermata;
  4. per compiere tale operazione un operaio saliva con la scala

Alla luce di ciò, si è stabilito che:

«è evidente che in una struttura aziendale delle dimensioni di quella che ci occupa l'esecuzione materiale di tale gravoso compito non può essere sempre e comunque demandata personalmente al direttore dello stabilimento, ma egli [l'imputato n.d.r.], in quanto destinatario degli obblighi che la normativa ora citata gli impone, deve, se non vi provvede direttamente, premurarsi di predisporre tali controlli e verificare che gli stessi vengano poi effettivamente posti in essere, ed esigere altresì dal servizio di manutenzione a tal fine preposto una puntuale e costante informazione in ordine all'attività svolta e alle anomalie riscontrate, di talché, una volta preso atto di eventuali problemi in grado di ripercuotersi sulla sicurezza e salute dei lavoratori, possa conseguentemente dare disposizioni per eliminarli, così adempiendo all'ulteriore obbligo che la disposizione in esame gli impone (provvedere affinché "vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori”)»

Pertanto, la Corte impone che il soggetto che riveste la posizione di garanzia debba:

  1. Impartire le necessarie indicazioni per ovviare ad eventuali criticità;
  2. Predisporre un regolare e frequente controllo;
  3. Operare un controllo sull'esito di tale attività di manutenzione;
  4. Attivarsi personalmente e sollecitare il personale perché gli riferisca dell'eventuale anomalia.

Alla luce di quanto detto la Suprema Corte ha rigettato il ricorso condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali in quanto colpevole di lasciar perpetuare una pericolosa prassi operativa finalizzata a sopperire al malfunzionamento di un macchinario il quale doveva essere sottoposto a manutenzione.