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27 Agosto 2018

SENTENZA - Obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori su tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro

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Sentenza 6121 febbraio 2018

Molte volte ci si chiede quale sia il limite entro il quale un infortunio sia da attribuire ad una mancanza di sicurezza e quando, invece, sia da attribuire a comportamenti negligenti da parte del lavoratore.

Prima di tutto, però, vi è la necessita di comprendere i rischi ai quali i lavoratori sono sottoposti e questo è obbligo imprescindibile del Datore di Lavoro.

Per questo riportiamo oggi la sentenza della Corte di Cassazione numero 6121 dello scorso febbraio.

Il fatto coinvolge tre dipendenti di un'azienda, addette alla ricezione delle merci, alla porzionatura dei pasti e alla cottura degli stessi, che in seguito ad un errato utilizzo di una macchina a pressione sono state investite da un getto di calore che ha provocato loro ustioni in varie parti del corpo.

A seguito di ciò, la Direzione Generale e l'Amministratore Delegato della società sono stati dichiarati colpevoli di lesione colpose, violazione delle norme antinfortunistiche e colpevoli di non aver informato in modo adeguato le lavoratrici dei rischi specifici del loro lavoro.

La Suprema Corte, nella sentenza, spiega come il luogo di lavoro non possa essere strettamente limitato allo spazio necessario per compiere una specifica mansione, ma deve necessariamente essere esteso anche alle zone adiacenti, zone in cui si presume che i lavoratori si rechino e sostino.

Per questo motivo il Datore di Lavoro ha l'obbligo di informare i propri dipendenti sui rischi esistenti anche nei luoghi che non competono loro direttamente, ma che in qualche modo sono adiacenti al loro spazio di manovra.

Quest'obbligo, continua la Cassazione, non viene ravvisato solo al Datore, ma si estende anche ad altre figure dell'Azienda, come nel caso in esame, al Direttore Generale (che con il ruolo che ricopre assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica) e all'Amministratore Delegato che risulta responsabile dell'organizzazione di tutta l'attività lavorativa.

Per questo motivo la Corte «annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato di lesioni colpose estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese sostenute dalla parte civile S.A., che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge».