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27 Luglio 2018

Le sanzioni per mancata formazione sulla sicurezza

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Il D.Lgs. n. 151 del 2015 attuativo del Jobs Act è intervenuto anche in tema di sanzioni per mancata formazione sulla sicurezza dei lavoratori, ed in particolare sull’entità delle sanzioni che saranno proporzionate al numero dei lavoratori non formati dall’azienda.

Le sanzioni per la mancata formazione di lavoratori e dirigenti sulla sicurezza sono diventate graduali.

Nel decreto legislativo 151/2015 sulle semplificazioni, attuativo del Jobs act, il legislatore ha colto l’occasione per riformare in modo significativo l’apparato sanzionatorio legato ad alcuni adempimenti obbligatori del datore di lavoro e dei dirigenti ai fini della sicurezza.

La gradualità riguarda le sanzioni comminate per le violazioni legate all’omessa formazione di lavoratori e dirigenti in conformità all’accordo Stato-Regioni del 2011, la mancata formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e degli addetti alle emergenze. L’intervento è affidato all’aggiunta del comma 6-bis all’articolo 55 del Testo unico sicurezza (Dlgs 81/2008), con il quale si prevede che le sanzioni previste per queste violazioni siano raddoppiate se riferite a più di cinque lavoratori e triplicate se si tratta di più di dieci lavoratori. La nuova disposizione (articolo 20, comma 1, lettera i) del Dlgs 151/2015) è significativa perché va incontro a diverse esigenze:

  • assicurare una equa gradazione dell’entità delle sanzioni in base alla violazione commessa;
  • risolvere il problema relativo al cumulo o meno delle sanzioni in caso di molteplicità di lavoratori non formati.

Prima di questo intervento normativo, infatti, c’erano reali differenze nell’applicazione delle sanzioni: alcuni organi di vigilanza, riscontrata la violazione, impartivano una prescrizione al datore di lavoro, imponendo la regolarizzazione della posizione e comminando una sanzione (ai fini dell’estinzione del reato) per ciascun lavoratore non formato. Altri organi di vigilanza, consideravano invece unitaria la sanzione indipendentemente dai lavoratori ai quali non era stato assicurato l’idoneo percorso formativo, pertanto con possibili differenze negli importi da versare per l’estinzione del reato.

La modifica apportata dal decreto 151/2015 sembra andare chiaramente nella direzione di ritenere unitaria la violazione:

  • per un numero di lavoratori non formati pari o uguale a cinque, si applica la sanzione base che va da due a quattro mesi di arresto, o l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro;
  • se i lavoratori sono da sei a dieci l’arresto va da quattro a otto mesi e l’ammenda da 2.630,40 a 11.398,40 euro;
  • da sei mesi a un anno di arresto e ammenda da 3.954,60 a 17.097,60 euro se la violazione è riferita a più di dieci lavoratori.

Le sanzioni, in concreto, trovano regolarmente la loro applicazione in istituti alternativi rispetto alla condanna nel processo penale: infatti, nella maggior parte dei casi, constatata la violazione, l’organismo di vigilanza impartisce al datore di lavoro (ed eventualmente al dirigente) la prescrizione di provvedere all’adeguamento di quanto riscontrato non a norma. A seguito dell’adempimento, il contravventore sarà ammesso al pagamento di una sanzione pari a un quarto del massimo della sanzione pecuniaria prevista dalla legge con conseguente estinzione del reato.

Nel caso invece, non fosse impartita la prescrizione o non fosse correttamente adempiuta, il contravventore potrà beneficiare dell’estinzione del reato richiedendo al giudice, prima dell’apertura del dibattimento, di essere ammesso all’oblazione, cioè al pagamento di una somma che in questo caso sarà pari alla metà del massimo per quanto riguarda l’omessa formazione.

Gli importi sono diversi perché diverso è il trattamento sanzionatorio previsto, cioè sanzione penale alternativa arresto o ammenda nel primo caso, sanzione solamente pecuniaria nel secondo.

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