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23 Aprile 2017

Dichiarazioni di conformità, non solo per l'impianto elettrico

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Ricordiamo che il D.M. n. 37/2008, modificato dal D.Dirett. del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010, che regolamenta l’attività di impiantistica prevede che, al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice sia tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli seguenti impianti:

Art. 1 comma 2 Ambito di applicazione

  • impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere (lettera a) 
  • impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (lettera b);
  • impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali (lettera c);
  • impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (lettera d); 
  • impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione ed aerazione dei locali (lettera e); 
  • impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili (lettera f);
  • impianti di protezione antincendio (lettera g) 

Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo.

La dichiarazione, resa sulla base dei modelli nella versione aggiornata dal decreto del 19/05/2010, deve essere depositata in duplice copia, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, che inoltrerà una copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle Imprese.