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25 Ottobre 2016

Sorgenti di radiazioni mobili: dai VVF i chiarimenti circa l’assoggettabilità ai controlli

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In seguito alla richiesta di chiarimenti circa i corretti adempimenti in merito a sorgenti di radiazioni mobili, i Vigili del Fuoco hanno pubblicato la Nota n. 11973/2016.

Vengono fornite indicazioni circa l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi per le attività su sorgenti di radiazioni ionizzanti emesse da apparecchiature mobili.

Il dpr 151/2011 ha inserito nell’elenco delle attività sottoposte ai controlli dei VVF, quelle che ai sensi dell’art 27 del dlgs 230/1995 risultano soggette a provvedimenti autorizzativi.

In base all’art. 27 dlgs 2030/1995, dunque, devono essere muniti di nulla osta preventivo all’impiego di sorgenti di radiazioni:

  • gli impianti
  • gli stabilimenti
  • gli istituti
  • i reparti
  • i gabinetti medici
  • i laboratori

adibiti ad attività comportanti:

  • la detenzione, l’utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie
  • il trattamento, il deposito e l’eventuale smaltimento nell’ambiente di rifiuti
  • l’utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti

Queste attività, indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sono assoggettate all’obbligo di nulla osta. Pertanto dovranno essere attivate anche le procedure tecnico autorizzative previste dal Regolamento di prevenzione incendi.

Questo quanto chiarito nella nota, e non solo.

I VVF chiariscono, inoltre che:

  • il buon esito della procedura di prevenzione incendi costituisce titolo autorizzativo all’impiego delle sorgenti mobili di radiazioni anche presso più siti
  • in fase di valutazione progetto e di successiva SCIA, dovranno essere descritte le principali misure di sicurezza antincendio adottate presso la sede di detenzione delle sorgenti e presso le sedi di utilizzo
  • il responsabile della ditte terze presso la quale si impieghino dette sorgenti mobili è tenuto ad aggiornare frequentemente la valutazione del rischio incendio della propria attività, in conseguenza del rischio aggiuntivo introdotto dalla presenza fissa di sorgenti di radiazioni

1477472588-6761-vigili-fuoco-nota-11973-2016-prevenzione-incendi-radiazioni-mobili.pdf