Contattaci: (+39) 055 016 9547 info@evolutivaconsulting.com
News
22 Dicembre 2024
Modifiche Testo Unico della Sicurezza: legge 13 dicembre 2024 n.203
La Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 28/12/2024. Disposizioni in materia di lavoro.
Il provvedimento è di ampia portata e comprende disposizioni trasversali in materia di rapporti di lavoro, promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ammortizzatori sociali e formazione.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: 1) Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare per l’anno in corso. 2) Formazione continua dei medici competenti. Utilizzando i dati dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi, il Ministero della salute verificherà periodicamente il mantenimento del requisito della partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti istituito presso il medesimo Dicastero. 3) Visite mediche. In un’ottica di semplificazione, si prevede che il medico competente possa tener conto, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione. Con riferimento all’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i casi di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi previsto dalla normativa vigente, l’obbligo permane solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente che, altrimenti, è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
la Legge prevede anche le seguenti modifiche relativamente l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei: e) all’articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, e’ consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali e’ consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo».
Il Documento si concentra, in particolare, sugli aspetti della nuova norma che interessano l’attività dell’Ispettorato del Lavoro. Ecco gli articoli della L. 203/24 presi in esame dalla Nota 9740 INL: Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81); Art. 6 (Sospensione della prestazione di cassa integrazione) ; Art. 10 (Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro) ;Art. 11 (Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali) ; Art. 13 (Durata del periodo di prova); Art. 14 (Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile); Art. 17 (Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti); Art. 18 (Unico contratto di apprendistato duale); Art. 19 (Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro); Art. 20 (Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro).
News
05 Febbraio 2025
INAIL: nel 2024 meno infortuni ma più mortali
04 Febbraio 2025
Sostanze chimiche: aggiornata la Lista SVHC
01 Febbraio 2025