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24 Aprile 2023

UE: Approvato il nuovo regolamento Macchine

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Il Parlamento Europeo ha approvato il testo del nuovo regolamento che andrà a sostituire e progressivamente ad abrogare la direttiva 2006/42/CE, anche detta “Direttiva Macchine”.

La necessità di migliorare, semplificare e adattare le disposizioni stabilite in tale direttiva alle esigenze del mercato e fornire norme chiare in relazione al quadro di applicazione del nuovo regolamento è legata alle carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità evidenziate negli anni dalla direttiva 2006/42/CE stessa.

PERCHÉ UN REGOLAMENTO E NON UNA NUOVA DIRETTIVA?

La scelta di sostituire la “Direttiva Macchine” con un “regolamento” nasce dalla volontà di adottare requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute e procedure di valutazione di conformità che si applichino in modo uniforme da tutti gli operatori in tutta l’Unione Europea. Ricordiamo infatti che la differenza fondamentale tra una “direttiva” e un “regolamento” è che la prima costituisce una serie di indirizzi e obiettivi che gli Stati membri devono recepire e raggiungere emettendo specifiche leggi nazionali, mentre il regolamento è un atto legislativo vincolante che viene applicato nella sua interezza in tutta Europa e diviene attuativo senza la necessità di un recepimento nazionale. Il nuovo regolamento verrà applicato dopo 42 mesi dalla data di entrata in vigore e in pari data verrà abrogata l’attuale direttiva 2006/42/CE, ovvero l’attuale Direttiva Macchine.

Introduciamo assieme alcune delle novità contenute nel testo approvato dal Parlamento Europeo.

NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI

Sul mercato sono ormai presenti macchinari avanzati che dipendono sempre meno dagli operatori umani. Tali macchine lavorano a compiti definiti e in ambienti strutturati, tuttavia possono imparare a svolgere azioni nuove in tale contesto e diventare più autonome. Tra gli ulteriori perfezionamenti alle macchine, già realizzati o attesi, figurano l’elaborazione in tempo reale di informazioni, la risoluzione di problemi, la mobilità, i sistemi di sensori, l’apprendimento, l’adattabilità e la capacità di funzionare in ambienti non strutturati (ad esempio cantieri). Tra i considerando del nuovo Regolamento vengono richiamate le lacune che presenta la vigente normativa in materia di sicurezza dei prodotti, compresa la direttiva 2006/42/CE, e l’intento di colmarle, andando a disciplinare i rischi di sicurezza derivanti da nuove tecnologie digitali.

NUOVI OPERATORI ECONOMICI

Oltre al fabbricante, vengono definite altre due figure alle quali sono riconosciuti obblighi relativamente alla messa sul mercato di macchine o prodotti correlati, che sono l’importatore e il distributore.

Con il termine importatore si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento originario da un paese terzo”, mentre il distributore è “qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento sul mercato”.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Nuovo regolamento e nuova dichiarazione di conformità, che sostituirà la vecchia Dichiarazione CE delle macchine.

La nuova dichiarazione di conformità UE sarà allineata ai requisiti del nuovo regolamento e sarà unica per tutti gli atti UE che richiedono la conformità e che si applicano a quel prodotto.

SOFTWARE CHE SVOLGONO FUNZIONI DI SICUREZZA

I software svolgono un ruolo sempre più importante nella progettazione delle macchine, di conseguenza la definizione di componenti di sicurezza è stata integrata con i software che svolgono una funzione di sicurezza. Pertanto quando immessi in maniera indipendente sul mercato dovranno avere marcatura CE e saranno accompagnati da una dichiarazione di conformità UE e da istruzioni per un utilizzo corretto.

PRODOTTI AD ALTO RISCHIO

Per le macchine ad “alto rischio” il nuovo regolamento stabilisce 6 categorie di macchine le cui valutazioni di conformità dovranno essere per forza affidate ad un organismo notificato terzo e, di conseguenza, non potranno più essere effettuate dal fabbricante, che sono:

  • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari;
  • ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  • ponti elevatori per veicoli;
  • apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto;
  • componenti di sicurezza dotati di un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza;
  • macchine che integrano sistemi con un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza che non sono state immesse in modo indipendente sul mercato, solo per quanto riguarda tali sistemi.

Attendiamo ora la pubblicazione in Gazzetta Europea per approfondire il nuovo Regolamento Macchine.