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06 Settembre 2021

SENTENZE | 30231-2021 Datore di lavoro e RSPP come si attribuiscono le responsabilità

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Uno dei principali motivi di ricorso all’interno delle sentenze che andiamo a commentare è relativo alla presunta erronea attribuzione delle responsabilità all’imputato. Anche oggi andiamo ad analizzare se la figura del legale rappresentante sia effettivamente sempre ascrivibile a garante della sicurezza all’interno di un’azienda.

Nella sentenza in esame vediamo l’infortunio occorso ad un lavoratore il quale subiva una lesione complessa di pollice e indice della mano sinistra durante le attività di taglio di un pannello di polistirene estruso con l’uso di una sega circolare sprovvista di spingitoi.

Per questo incidente viene accusato il legale rappresentante, nonché amministratore delegato dell’impresa per la quale lavorava l’infortunato per aver cagionato lesioni personali al dipendente con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il ricorso

La difesa ricorre adducendo principalmente l’erronea individuazione del responsabile del fatto; in particolare sostenendo che la gestione della sicurezza dei dipendenti fosse a carico del fratello dell’imputato, anch’esso socio e rappresentante della società.

Si sottolinea che l’imputato non poteva ritenersi responsabile delle decisioni organizzative dell’impresa, tanto meno delle scelte che riguardavano la sicurezza dei dipendenti, così come evidenziato anche dall’istruttoria che aveva portato in luce il fatto che il principale superiore dell’infortunato, nonché responsabile delle decisioni organizzative dell’impresa, non fosse l’imputato, ma per l’appunto il fratello.

Dalla documentazione raccolta si evidenzia che il fratello dell’imputato ricopriva il ruolo di RSPP e aveva pieni poteri decisionali e di spesa e si era occupato in via esclusiva anche della formazione del lavoratore infortunato.

Per quanto riguarda, invece lo stato manutentivo della sega circolare, la Corte d’appello ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere che le condizioni del macchinario avessero avuto un’incidenza causale sull’infortunio.

La sentenza della Corte

Secondo gli ermellini i ricorsi in favore dell’imputato devono essere dichiarati inammissibili e i ricorsi manifestamente infondati.

In qualità di legale rappresentante e di datore di lavoro dell’infortunato, sull’imputato gravano quindi una serie di obblighi fondamentali “tra i quali deve annoverarsi la previsione dei rischi a cui risulta esposto il lavoratore nell’espletamento delle sue mansioni. Alla previsione del rischio è strettamente collegato l’obbligo di formare e informare il lavoratore, secondo quanto stabilito dall’art. 37 d.lgs 81/08, e di vigilare perché siano attuate le misure previste ai fini della tutela della sua incolumità”.

Per questi motivi è chiaro che il datore di lavoro risponda dell’infortunio occorso al dipendente ove la mancata formazione sia causalmente collegata al verificarsi dell’evento.

La Corte di merito ha evidenziato che il lavoratore ha avvicinato la mano alla lama per impedire che le vibrazioni determinate durante le fasi di taglio potessero danneggiare il materiale.

Dalla disamina dell’accadimento si evidenzia quindi una inadeguata e insufficiente formazione del lavoratore il quale non aveva un bagaglio esperienziale specifico, ma solamente un corso di formazione di otto ore sulle mansioni di operaio edile.

Detto questo, come osservato dalla Corte di merito, la qualifica attribuita al fratello dell’imputato, ossia quella di RSPP non può costituire ragione di esonero da responsabilità per il datore di lavoro.

Questo perché? Perché il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge una funzione di tipo consulenziale in materia antinfortunistica per il datore di lavoro, coadiuvando questi nell’individuazione dei rischi e nelle soluzioni da adottare per impedire il verificarsi degli infortuni.

La Corte ricorda quindi che

“la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è equiparabile ad una delega di funzioni: ove si concretizzi un rischio prevedibile non considerato ed ove l'evento sia causalmente collegato all'omessa o incompleta formazione del lavoratore, dell'infortunio dovrà comunque rispondere il datore di lavoro.”

Come riportato dalla Corte di merito, è quindi fondata l’attribuzione della responsabilità del datore di lavoro per quanto riguarda la mancata fornitura di un’adeguata preparazione professionale. Da questo deriva un risparmio dell’ente che non deve sostenere costi aggiuntivi per i corsi e per le relative giornate di lavoro “perdute” con la conseguente immissione nell’attività produttiva di lavoratori non adeguatamente formati ed allertati.