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04 Novembre 2019

SENTENZE | 41600/2019 sull'accertamento delle conoscenze di Sicurezza sul lavoro del dipendente

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La Sentenza della Corte di Cassazione che presentiamo oggi riguarda un argomento talvolta poco trattato, ossia la verifica della conoscenza delle informazioni in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro dei dipendenti. Questa verifica, che in particolar modo riguarda argomenti di lotta antincendio, primo soccorso ed evacuazione dei luoghi di lavoro, può essere effettuata anche da parte di un ispettore del lavoro.

In particolare, i fatti inerenti alla Sentenza 41600 riguardano la condanna di un Datore di Lavoro che venne ritenuto colpevole da parte del Tribunale che lo accusò di non aver provveduto alla formazione e informazione di una sua dipendente (anche se in nero) che prestava servizio come aiuto cameriera. 

L'imputato propose tre motivazioni di ricorso alla sentenza adducendo, sostanzialmente, che il Tribunale aveva utilizzato dichiarazioni del funzionario ispettivo che aveva posto domande (la cui risposta non fu esaustiva) alla dipendente dell'imputato circa i rischi per la salute e la sicurezza, le procedure di primo soccorso e i nominativi delle varie figure di riferimento, senza però che tali dichiarazioni fossero state debitamente verbalizzate. 

I giudici della Cassazione, premettendo che i tre motivi del ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili, hanno ritenuto che il giudizio di colpevolezza del ricorrente non presenti vizi di legittimità denunciati. 

In particolare, il Tribunale evidenziò che la dipendente (che comunque ricordiamo non essere ancora stata avviata in modo regolare alla mansione di cameriera) non aveva ricevuto le informazioni relative ai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e informazioni/formazioni derivanti.

“Tale accertamento” si legge nella Sentenza definitiva “è scaturito dall'attività di controllo dell'ispettrice Levato, la quale non si è limitata a una verifica formale, ma ha operato una sorta di "intervista" alla lavoratrice sulle conoscenze in suo possesso, ricevendo da ciò conferma del fatto che la stessa, non solo sul piano formale, non era stata edotta delle informazioni previste dall'art. 36 comma 1 del d. lgs. n. 81 del 2008.

Dunque, oltre a non esservi traccia documentale delle notizie prima indicate, la lavoratrice ha in ogni caso mostrato di non averne un'adeguata conoscenza, palesando incertezze su alcune domande esplorative, tipo quella sulla ubicazione degli estintori del locale ricettivo dove ella lavorava come cameriera.”

Per questi motivi e per il fatto che comunque la deposizione effettuata dall'ispettore del lavoro è da ritenersi legittima, dovendosi escludere un obbligo di verbalizzazione degli esiti esplorativi del proprio lavoro, il ricorso dell'imputato viene rigettato.