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14 Ottobre 2019

INTERPELLI | 6/2019 sulle misure di protezione individuale e collettiva per quanto concerne i lavori in quota

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Riportiamo il risultato dell'interpello formulato dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della sicurezza per conoscere il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro in merito all'obbligatorietà di predisposizione – da parte del datore di lavoro – di misure di protezione collettiva, ai sensi dell'art.148 c.1 D.Lgs. 81/2008 e smi, ovvero alla facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione di tipo collettivo o individuale da adottare.

In particolare, il richiedente, afferma che l'obbligo sopra citato andrebbe in contrasto con quanto riportato nell'Art. 111 c.1 let. A) del D.Lgs. 81/2008 e smi nel quale viene indicato che il datore di lavoro – per quanto concerne i lavori in quota – deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale […].

La Commissione, in risposta, ritiene che non vi sia nessun contrasto tra gli articoli sopra citati in quanto, come enunciato nell'articolo 148, per quanto riguarda i lavori speciali, si sancisce l'obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva sulla base della valutazione del rischio e, nel caso le superfici di lavoro non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego, devono essere adottati i necessari metodi per assicurare l'incolumità delle persone addette.

Ciò detto la Commissione conclude la nota di risposta all'interpello con “La norma de qua è, dunque, una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all'articolo 111 del menzionato decreto legislativo che disciplina i lavori in quota e come tale prevalente rispetto ad essa nell'ambito delle fattispecie espressamente previste.”