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17 Giugno 2019

DPI | Nuovo D.Lgs. 17/2019

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È entrato in vigore ieri, Martedì 12 Marzo, il Decreto Legislativo n. 17 del 19 febbraio scorso in merito all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo sui DPI.

Tra gli aspetti più significativi dell'approvazione di questo provvedimento troviamo le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti dedicati alla sicurezza sul lavoro, l'inserimento di nuovi prodotti che nel decreto precedente erano esclusi, la semplificazione e l'adeguamento di alcuni requisiti che vengono definiti essenziali per la sicurezza.

Novità anche per quanto riguarda le figure degli operatori economici interessati e, in particolare, anche per quanto riguarda le autorità di notifica, valutazione e sorveglianza che, con questo nuovo decreto legislativo, vedranno una maggiore qualificazione dei requisiti a loro richiesti per l'inserimento tra gli organismi notificati.

Riportiamo, in maniera sintetica, le principali modifiche al precedente D.Lgs. n.475/1992 apportate dal D.Lgs. 17/2019:

  • I DPI possono essere immessi sul mercato se presenti nelle "Categorie di DPI" (Art. 4) e se rispettano le indicazioni delle "Procedure di certificazione CE" (Art. 5). I DPI ritenuti conformi debbono avere la marcatura CE e il fabbricante - o il mandatario stabilito all'interno del territorio dell'Unione Europea - possano presentare la documentazione richiesta e, qualora si trattasse di DPI di II o III categoria, la documentazione richiesta negli allegati quinto, sesto, settimo e ottavo del regolamento dedicato ai Dispositivi di Protezione Individuale.
  • La marcatura CE, ora, deve seguire in toto le indicazioni riportate negli articoli 16 e 17 del Regolamento Europeo sui DPI; prima, invece, era presente l'art.12 che ne disponeva le regole.
  • Novità anche sul piano delle procedure di valutazione di conformità. L'art. 5 richiede al fabbricante di procedere con la valutazione di conformità e redigerne la documentazione tecnica.
  • Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ora saranno impegnati nella vigilanza del mercato dei DPI e potranno avvalersi delle camere di commercio per la sorveglianza degli stessi.
  • Le Sanzioni sono un altro punto focale delle modifiche del Decreto in oggetto. Si sostituisce infatti il precedente art.14 e vanno ad elencarsi tutte le modifiche relative alla questione sanzionatoria verso i fabbricanti che immettono sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza.
  • Gli Oneri e i Pagamenti sono stati anch'essi modificati e sono "a carico degli operatori economici interessati".
  • Anche il Testo Unico sulla Sicurezza riceve modifiche da questo nuovo Decreto Legislativo. L'art. 74 viene modificato inserendo un richiamo al regolamento UE n. 2016/425 e ne viene aggiunto un comma, il secondo, dove si specifica che, ai fini del testo unico non costituiscono DPI i dispostivi ivi citati. In ultima istanza subisce modifica anche l'art. 76 relativo ai requisiti dei DPI nel quale nuovamente si fa riferimento al Regolamento UE n. 2016/425 e vengono argomentati i vari requisiti dei Dispositivi di Protezione previsti dal comma 2.

Per una lettura approfondita ed esaustiva di tutto il nuovo Decreto Legislativo 17/2019 rimandiamo alla lettura integrale del documento.