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29 Ottobre 2018

SENTENZA - Relazione tra valutazione dei rischi e formazione dei lavoratori

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Come è chiaro, la valutazione dei rischi e la conseguente formazione dei lavoratori sono due aspetti strettamente legati tra di loro. Oggi analizziamo una sentenza relativa proprio a questo connubio e alle conseguenze derivanti da una mancata attenzione ad entrambi gli aspetti della sicurezza.

L'imputato del fatto, datore di lavoro, è stato condannato dalla Corte di Appello per aver cagionato l'infortunio di un lavoratore che, con la qualifica di saldatore, transitava davanti ad un bancale di tubolari in ferro di circa 20 quintali di peso e ne veniva investito dalla caduta delle stesse.

La condanna deriva dal gatto che il datore di lavoro aveva messo in atto una serie di condotte omissive, quali l'omessa redazione di un DVR, omessa designazione di un RSPP, omessa informazione ai lavoratori sui rischi per la SSL e della formazione degli stessi e per l'omessa adozione nei locali di lavoro dell'apposita segnaletica di sicurezza.

Proprio queste omissioni, secondo la Corte di Appello, hanno causato l'evento nel senso che le barre di ferro risultavano riposizionate in modo errato proprio per la mancanza di una corretta formazione in merito.

Il ricorso dell'imputato si focalizzava essenzialmente sull'errata ricostruzione dell'evento in ordine all'accertamento della condotta omissiva colposa del datore di lavoro e sul fatto che in fase di ascolto della testimonianza della persona offesa non era stato accertato che le barre fossero state riposte in modo disordinato.

In ultima istanza l'imputato segnalava la mancanza del nesso causale tra condotta omissiva colposa del DDL e la lesione riportata dal dipendente.

La Corte di Cassazione rileva che

“si deve dare atto che, in effetti, su molti punti la ricostruzione del giudice di appello si fonda su argomentazioni che non spiegano adeguatamente come siano cadute le barre: la tesi è che sarebbero state mal riposte, ma il video difensivo dimostrerebbe (a detta del primo giudice) che ciò non basterebbe a determinare la caduta dei profilati, posto che, secondo quanto processualmente accertato, i bracci della rastrelliera su cui erano riposti, presentando un angolo di 3 gradi, ne avrebbe impedito in ogni caso la caduta”, ma che “non avere il datore di lavoro approntato tutta una serie di accorgimenti, previsti dalla normativa antinfortunistica (predisposizione di DVR, informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e sulle procedure di stoccaggio ecc.), che ben avrebbero potuto evitare/ridurre il rischio di verificazione dell'evento (caduta delle barre addosso al lavoratore), comunque pacificamente concretizzatosi, secondo modalità certamente non riconducibili ad un comportamento abnorme o eccentrico del soggetto infortunato”.

In estrema sintesi, la Cassazione ribadisce che Valutazione dei Rischi e DVR “costituiscono efficaci strumenti al servizio della sicurezza, consentendo la messa a fuoco delle situazioni pericolose e, conseguentemente, l'adozione delle adeguate misure di sicurezza. Le omissioni o carenze del documento non fanno, tuttavia, venire meno gli ulteriori obblighi datoriali previsti dalla legge (Sez. 4, n. 24452 del 19/03/2015, Fontanin, Rv. 26372601). La constatazione del rischio impone ai garanti medesimi, nell'ambito delle loro rispettive competenze, di adottare le misure appropriate, nel caso totalmente mancate: il rischio non è stato previsto né valutato, quindi non è stato in alcun modo governato dal Datore di Lavoro, nonostante la sua indubbia esistenza, tanto da non formarne neanche oggetto di informazione-formazione dei lavoratori, come era invece doveroso e obbligatorio per legge”.

In conclusione la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese di giudizio in favore del dipendente.