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03 Novembre 2025

Decreto Legge 159/2025

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Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025, il Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Di seguito una prima illustrazione degli aspetti tecnici di maggiore rilievo.

Articolo 1 – “Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL”: a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’Inail è autorizzato ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria. Non hanno diritto al predetto bonus le imprese che, negli ultimi due anni, abbiano riportato sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 3 – “Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti”: introduce l’obbligo di dotare il tesserino di riconoscimento    di un codice univoco anticontraffazione. L’obbligo si applica non soltanto al settore dell’edilizia, ma è esteso anche ad ulteriori ambiti di attività caratterizzati da un rischio più elevato. Nel medesimo articolo viene apportata una modifica sulla decurtazione dei crediti della patente in relazione alla sanzione per l’impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. La decurtazione dei crediti (pari a 5) avverrà al momento della notificazione del verbale di accertamento emesso dai competenti organi di vigilanza, e non più a seguito del suo accertamento definitivo. Viene rivisto il punto 12, relativo all’identificazione delle imprese già selezionate: andranno specificate le imprese che operano in regime di subappalto

Articolo 5 – “Interventi in materia di prevenzione e di formazione”, è stata inserita la previsione che autorizza l’Inail a promuovere, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio dell’Istituto, interventi di sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto e l’adozione nell’organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.

 Articolo 6 – “Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione”: è previsto che i requisiti di accreditamento dei soggetti formatori vengano stabiliti con Accordo Stato Regioni, previa consultazione delle parti sociali, avvalendosi dell’Inail e che i requisiti debbano riferirsi alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione.

Articolo 8 – “Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali”: introduce la possibilità per l’Inail di erogare borse di studio ai superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro. 

Articolo 10 – “Disposizioni in materia di norme UNI” – è previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova la stipula di convenzioni tra l’INAIL e l’Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro. Agli oneri si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio dell’INAIL.

Al comma 5 dell’articolo 13 – “Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”: è stata introdotta la previsione secondo la quale gli amministratori di società devono comunicare il proprio domicilio digitale che non può corrispondere a quello della società, inadempimento assistito dalla sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile(sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro), in misura raddoppiata.

Articolo 14- “Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa”: introduce l’obbligo, a partire dal 1 gennaio 2026, per i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)

Articolo 15 – “Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni”: viene prevista l’adozione da parte del Ministero del Lavoro, d’intesa con l’Inail, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. 

Articolo 17 – “Sorveglianza sanitaria e promozione della salute”: viene modificato l’articolo 41 del TULS sulla Sorveglianza sanitaria con l’aggiunta di una nuova lettera al comma 2:«e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni. Viene inoltre modificato il TUSL all’articolo 51 sugli organismi paritetici. Tali organismi possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria da parte delle imprese fino a 10 addetti e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali, anche nell’ottica di potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, ovvero mediante convenzione con medici competenti.